mercoledì 11 maggio 2016
Il Codice Barbaricino, uno strumento che tratta e definisce le offese subite e le relative sanzioni.
Il Codice Barbaricino, uno strumento che tratta e definisce le offese subite e le relative sanzioni.
Il Codice barbaricino è un regolamento comportamentale non
scritto utilizzato nella Barbagia, regione cui fa riferimento, e in altri
comuni della provincia di Nuoro e dell’Ogliastra, in quelli del Goceano
(provincia di Sassari) e in alcuni dell’alto Oristanese. L’ambito
socio-economico è quello agro-pastorale, lo scopo è quello della tutela
dell’onore e della dignità del singolo individuo.
Si tratta di un codice
d’onore, una sorta di una giustizia parallela, che a volte sostituiva gli
organi giuridici del territorio. Alla base della sua creazione c’è la
scarsa tutela dell’individuo da parte dello Stato, una situazione che ha
motivato cruente azioni individuali e organizzate, come quella dell’Anonima sarda
mezzo secolo fa. Buona parte del codice tratta e definisce le offese subite, dall’insulto personale
al furto e all’omicidio, e le relative sanzioni.
Un
esempio della sua applicazione può essere quello in cui un individuo subisce un furto di bestiame. Non è il
furto in sé a costituire danno, ma la perdita dell’autosufficienza della
famiglia offesa. Questa avrà
il diritto di vendetta, proporzionata al danno subito. L’individuo offeso
commetterà a sua volta un furto di bestiame per tornare a una situazione di parità.
I
principi generali
1) L’offesa deve essere
vendicata. Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo
nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria
virilità, vi rinuncia per un superiore motivo morale.
2) La legge della vendetta
obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed operano
nell’ambito della comunità.
3) Titolare del dovere della
vendetta è il soggetto offeso, come singolo o come gruppo, a seconda che
l’offesa è stata intenzionalmente recata ad un singolo individuo in quanto tale
o al gruppo sociale, nel suo complesso organico, sia immediatamente sia
mediatamente.
4) Nessuno che vive e opera
nell’ambito della comunità può essere colpito dalla vendetta per un fatto non
previsto come offensivo. Nessuno può essere altresì tenuto responsabile di un’offesa
se al
momento in cui ha agito non era capace di intendere e di volere, nel quel
caso rispondono i moralmente responsabili.
5)
La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l'evento offensivo
consegua all'azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato
operante in quanto tale. Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo
naturale sia per effetto di sopravvenuti rapporti sociali, risponde dell'offesa
quando questa è cagionata da un singolo membro del gruppo con iniziativa
individuale nel caso in cui il gruppo medesimo, posto di fronte alle
conseguenze dell'azione offensiva, esprima, in modi e forme non equivoci,
attiva solidarietà nei confronti del colpevole in quanto tale.
6)
La responsabilità di chiunque si trova nella condizione di ospite è solo
personale e deriva dalle eventuali azioni od omissioni di lui, in rapporto ai
doveri particolari del suo stato.
7)
La vendetta deve essere eseguita solo allorché si è conseguita oltre ogni
dubbio possibile la certezza circa l'esistenza della responsabilità a titolo di
dolo da parte dell'agente.
8)
L'offesa si estingue:
a)
quando il reo lealmente ammette la propria responsabilità assumendo su di se
l'onere del risarcimento richiesto dall'offeso o stabilito con lodo arbitrale;
b)
quando il colpevole ha agito in stato di necessità ovvero per errore o caso
fortuito ovvero perché costretto da altri mediante violenza cui non poteva
sottrarsi. In questo ultimo caso risponde dell'offesa l'autore della violenza.
9)
L'applicazione della legge della vendetta viene altresì sospesa nei confronti
di chi, pur fondatamente sospettato, chiede e ottiene di essere sottoposto alla
prova del giuramento onde essere liberato. In tal caso il giuramento deve
essere prestato secondo la seguente formula: <<Giuro di non aver fatto
ne veduto ne consigliato; e di non conoscere persona alcuna che abbia fatto,
veduto o consigliato>>. E però ammessa, previo accordo,
l'omissione della seconda parte della formula. Il giuramento liberatorio ha
valore identico agli effetti della presente norma, sia che venga effettuato in
presenza di terzi convocati in qualità di testimoni; ovvero in forma solenne,
secondo le consuetudini locali.
10)
L'inadempimento fraudolento degli oneri derivanti dall'applicazione di quanto è
indicato all'art. 8,a); ovvero il giuramento che risulti falso alla luce di
ulteriori prove intervenenti a confermare le responsabilità del
colpevole, costituiscono aggravante specifica. Nel caso del falso giuramento
l'offesa è ulteriormente aggravata se il giuramento è stato reso in forma
solenne.
11)
Un'azione determinata è offensiva quando l'evento da cui dipende l’esistenza di
essa offesa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l'altrui onorabilità e
dignità.
12) Il
danno patrimoniale in quanto tale non costituisce offesa né motivo sufficiente
di vendetta. Il danno patrimoniale costituisce offesa quando, indipendentemente
dalla sua entità, è stato prodotto con specifica intenzione di offendere, o è
stato realizzato in circostanze tali da implicare, per se medesimi, sufficiente
ragione di offesa, ovvero quando in esso sia presente l'esplicita volontà di
recare danno effettivo.
13)
Le circostanze dell'offesa sono oggettive e soggettive. Le circostanze
oggettive dell'offesa concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto e il
modo dell'azione. Le circostanze soggettive concernono l'intensità del dolo o
le condizioni e qualità del colpevole ovvero i rapporti esistenti o esistiti
tra il colpevole e l'offeso.
14)
Pertanto il danno patrimoniale costituisce offesa nei seguenti casi:
a)
furto di bestiame quando esso pur rientrando nella normale pratica
dell'abigeato è stato consumato: 1) da un nemico; 2) da chi è stato compagno
d'ovile dell'offeso e conosce per tanto l'organizzazione tecnica dell'ovile
medesimo; 3) dal titolare dell'ovile confinante; ovvero se è stato reso
possibile dalle loro complicità od omertà;
b)
furto della capra da latte destinata alla alimentazione del complesso
famigliare;
c)
furto di un maiale destinato all'ingrasso per motivo di economia famigliare;
d)
furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa,
all'orfano;
e)
furto o sgarrettamento di un cavallo ovvero di un giogo di buoi destinati alla
normale pratica del lavoro;
f)
distruzione vandalica del bestiame ovino, bovino, equino;
g)
incendio doloso;
h)
pascolo abusivo entro un terreno recintato, consumato con scopo provocatorio
ovvero a titolo di dispetto;
i)
ingiusta divisione patrimoniale, che consegue ad un comportamento sleale posto
in essere con il deliberato disegno di recare un danno effettivo a persona non
in condizioni di fare valere al giusto momento le proprie ragioni, per una
qualsivoglia circostanza di fatto;
l)
esercizio esoso delle proprie ragioni effettuato con intenzione di offendere.
15)
Quando più persone concorrono alla esecuzione materiale di un fatto elencato
nell'art. 14, non ne risponde chiunque vi abbia partecipato:
a)
non essendo a titolo personale nelle condizioni espressamente previste per
quanto concerne i casi preveduti dalla lett. a);
b)
non essendo a conoscenza della particolare natura o destinazione della cosa,
nei casi di alle lettere b), c), d), e);
c)
avendo agito per esecuzione di mandato ricevuto, senza altra partecipazione che
di natura tecnica al verificarsi dell'evento, nei casi di cui alle lettere f),
g), h);
Non
risponde altresì dell'offesa colui il quale, in ordine al caso di cui alla
lettera i), abbia agito in buona fede perché tratto in errore da terzi.
16)Inoltre
costituisce offesa:
a)
il passaggio provocatorio di un nemico attraverso un terreno chiuso;
b)
l'ingiuria, quando l'offesa al decoro di una persona o di un gruppo è recata con
attribuzione di un fatto determinato ma falso, tale da ledere l'onorabilità
della persona o del gruppo cui il fatto medesimo venga attribuito;
c)
la diffamazione e la calunnia, quando concorrono le stesse circostanze previste
per la ingiuria;
d)
la rottura di una promessa di matrimonio. In questo caso è aggravata quando il
fatto è in sé privo di giustificazione; ovvero allorché l'azione è stata posta
in essere in circostanze tali da compromettere pubblicamente l'onere della
promessa sposa e insieme la dignità e l'onere della famiglia cui essa
appartiene. Costituisce altresì offesa ulteriormente aggravata la rottura della
promessa di matrimonio quando il colpevole abbia agito con lo scopo di menomare
l'onore della promessa sposa ovvero di offendere la di lei famiglia;
e)
la non giustificata rottura o il mancato adempimento di un patto stabilito per
qualunque motivo a fine nelle debite forme. L'offesa è aggravata se il soggetto
recedente si avvale del vantaggio a lui derivante dalla qualità di socio per
recare o favorire chi intende recare un danno all'altra parte. L'offesa
è ulteriormente aggravata quando il recesso ovvero l'inadempienza sono stati
posti in essere allo scopo di recar danno;
f)
la delazione, ove non sia effettuata dalla parte lesa ma avvenga a scopo di
lucro ovvero a titolo di dispetto. L'offesa è aggravata quando viene recata con
confidenza all'autorità di pubblica sicurezza invece che all'autorità
giudiziaria;
g)
la falsa testimonianza resa da persona non legittimata dalla qualità di parte
lesa. La falsa testimonianza non offende quando è prestata da chi esercita la
professione di teste falso ovvero da chi dichiara il falso a favore
dell'imputato indipendentemente dalla colpevolezza o non colpevolezza di
quest'ultimo;
h)
ogni azione posta in essere contro la persona ospitata. In tal caso titolare
della vendetta è la persona o il gruppo ospitante;
i)
l'offesa del sangue;
17)
Costituisce offesa ogni azione intesa a produrre un fatto di natura
offensiva quando l'evento non si verifica, ove ciò sia dipeso dalla mutata
volontà dell'agente e tuttavia gli atti compiuti esprimono in modo idoneo e non
equivoco la volontà di recare offesa.
18)
La vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per
vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a
quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in
essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità
dolosa dell'agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica
composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria
rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva
posta in essere con prudenza e tuttavia adeguantesi con l'impiego di mezzi
sempre più gravi o meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo
dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di
nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo
concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.
19)
Sono mezzi normali di vendetta tutte le azioni offensive a condizione che siano
condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica.
20)
Costituisce altresì strumento di vendetta il ricorso alla autorità giudiziaria
quando oltre la certezza morale sulla responsabilità dolosa dell'agente si è
conseguita una ragionevole certezza sulla sufficienza processuale delle prove
raggiunte; e il danno derivante dall'esito del processo si può prevedere
sufficientemente adeguata alla natura dell'offesa secondo i principi della
legge sulla vendetta in generale.
21)
Nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva,
nessuna offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna
offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il
comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile.
22)
La vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, a
eccezione della offesa del sangue che mai cade in prescrizione.
23)
L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta
motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in
misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del
sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di
vendicare una precedente offesa di sangue.
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