mercoledì 11 maggio 2016

Il Codice Barbaricino, uno strumento che tratta e definisce le offese subite e le relative sanzioni.

Il Codice Barbaricino, uno strumento che tratta e definisce le offese subite e le relative sanzioni.


Il Codice barbaricino è un regolamento comportamentale non scritto utilizzato nella Barbagia, regione cui fa riferimento, e in altri comuni della provincia di Nuoro e dell’Ogliastra, in quelli del Goceano (provincia di Sassari) e in alcuni dell’alto Oristanese. L’ambito socio-economico è quello agro-pastorale, lo scopo è quello della tutela dell’onore e della dignità del singolo individuo.
Si tratta di un codice d’onore, una sorta di una giustizia parallela, che a volte sostituiva gli organi giuridici del territorio. Alla base della sua creazione c’è la scarsa tutela dell’individuo da parte dello Stato, una situazione che ha motivato cruente azioni individuali e organizzate, come quella dell’Anonima sarda mezzo secolo fa. Buona parte del codice tratta e definisce le offese subite, dall’insulto personale al furto e all’omicidio, e le relative sanzioni.
Un esempio della sua applicazione può essere quello in cui un individuo subisce un furto di bestiame. Non è il furto in sé a costituire danno, ma la perdita dell’autosufficienza della famiglia offesa. Questa avrà il diritto di vendetta, proporzionata al danno subito. L’individuo offeso commetterà a sua volta un furto di bestiame per tornare a una situazione di parità.
Il codice barbaricino si divide in: principi generali, offese e misura della vendetta.

I principi generali
1) L’offesa deve essere vendicata. Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi rinuncia per un superiore motivo morale.
2) La legge della vendetta obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed operano nell’ambito della comunità.
3) Titolare del dovere della vendetta è il soggetto offeso, come singolo o come gruppo, a seconda che l’offesa è stata intenzionalmente recata ad un singolo individuo in quanto tale o al gruppo sociale, nel suo complesso organico, sia immediatamente sia mediatamente.
4) Nessuno che vive e opera nell’ambito della comunità può essere colpito dalla vendetta per un fatto non previsto come offensivo. Nessuno può essere altresì tenuto responsabile di un’offesa se al
momento in cui ha agito non era capace di intendere e di volere, nel quel caso rispondono i moralmente responsabili.
5) La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l'evento offensivo consegua all'azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato operante in quanto tale. Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo naturale sia per effetto di sopravvenuti rapporti sociali, risponde dell'offesa quando questa è cagionata da un singolo membro del gruppo con iniziativa individuale nel caso in cui il gruppo medesimo, posto di fronte alle conseguenze dell'azione offensiva, esprima, in modi e forme non equivoci, attiva solidarietà nei confronti del colpevole in quanto tale.
6) La responsabilità di chiunque si trova nella condizione di ospite è solo personale e deriva dalle eventuali azioni od omissioni di lui, in rapporto ai doveri particolari del suo stato.
7) La vendetta deve essere eseguita solo allorché si è conseguita oltre ogni dubbio possibile la certezza circa l'esistenza della responsabilità a titolo di dolo da parte dell'agente.
8) L'offesa si estingue:
a) quando il reo lealmente ammette la propria responsabilità assumendo su di se l'onere del risarcimento richiesto dall'offeso o stabilito con lodo arbitrale;
b) quando il colpevole ha agito in stato di necessità ovvero per errore o caso fortuito ovvero perché costretto da altri mediante violenza cui non poteva sottrarsi. In questo ultimo caso risponde dell'offesa l'autore della violenza.
9) L'applicazione della legge della vendetta viene altresì sospesa nei confronti di chi, pur fondatamente sospettato, chiede e ottiene di essere sottoposto alla prova del giuramento onde essere liberato. In tal caso il giuramento deve essere prestato secondo la seguente formula: <<Giuro di non aver fatto ne veduto ne consigliato; e di non conoscere persona alcuna che abbia fatto, veduto o consigliato>>. E però ammessa, previo accordo, l'omissione della seconda parte della formula. Il giuramento liberatorio ha valore identico agli effetti della presente norma, sia che venga effettuato in presenza di terzi convocati in qualità di testimoni; ovvero in forma solenne, secondo le consuetudini locali.
10) L'inadempimento fraudolento degli oneri derivanti dall'applicazione di quanto è indicato all'art. 8,a); ovvero il giuramento che risulti falso alla luce di ulteriori prove intervenenti a confermare le responsabilità  del colpevole, costituiscono aggravante specifica. Nel caso del falso giuramento l'offesa è ulteriormente aggravata se il giuramento è stato reso in forma solenne.
11) Un'azione determinata è offensiva quando l'evento da cui dipende l’esistenza di essa offesa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l'altrui onorabilità e dignità.
12) Il danno patrimoniale in quanto tale non costituisce offesa né motivo sufficiente di vendetta. Il danno patrimoniale costituisce offesa quando, indipendentemente dalla sua entità, è stato prodotto con specifica intenzione di offendere, o è stato realizzato in circostanze tali da implicare, per se medesimi, sufficiente ragione di offesa, ovvero quando in esso sia presente l'esplicita volontà di recare danno effettivo.
13) Le circostanze dell'offesa sono oggettive e soggettive. Le circostanze oggettive dell'offesa concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto e il modo dell'azione. Le circostanze soggettive concernono l'intensità del dolo o le condizioni e qualità del colpevole ovvero i rapporti esistenti o esistiti tra il colpevole e l'offeso.
14) Pertanto il danno patrimoniale costituisce offesa nei seguenti casi:
a) furto di bestiame quando esso pur rientrando nella normale pratica dell'abigeato è stato consumato: 1) da un nemico; 2) da chi è stato compagno d'ovile dell'offeso e conosce per tanto l'organizzazione tecnica dell'ovile medesimo; 3) dal titolare dell'ovile confinante; ovvero se è stato reso possibile dalle loro complicità od omertà;
b) furto della capra da latte destinata alla alimentazione del complesso famigliare;
c) furto di un maiale destinato all'ingrasso per motivo di economia famigliare;
d) furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa, all'orfano;
e) furto o sgarrettamento di un cavallo ovvero di un giogo di buoi destinati alla normale pratica del lavoro;
f) distruzione vandalica del bestiame ovino, bovino, equino;
g) incendio doloso;
h) pascolo abusivo entro un terreno recintato, consumato con scopo provocatorio ovvero a titolo di dispetto;
i) ingiusta divisione patrimoniale, che consegue ad un comportamento sleale posto in essere con il deliberato disegno di recare un danno effettivo a persona non in condizioni di fare valere al giusto momento le proprie ragioni, per una qualsivoglia circostanza di fatto;
l) esercizio esoso delle proprie ragioni effettuato con intenzione di offendere.
15) Quando più persone concorrono alla esecuzione materiale di un fatto elencato nell'art. 14, non ne risponde chiunque vi abbia partecipato:
a) non essendo a titolo personale nelle condizioni espressamente previste per quanto concerne i casi preveduti dalla lett. a);
b) non essendo a conoscenza della particolare natura o destinazione della cosa, nei casi di alle lettere b), c), d), e);
c) avendo agito per esecuzione di mandato ricevuto, senza altra partecipazione che di natura tecnica al verificarsi dell'evento, nei casi di cui alle lettere f), g), h);
Non risponde altresì dell'offesa colui il quale, in ordine al caso di cui alla lettera i), abbia agito in buona fede perché tratto in errore da terzi.
16)Inoltre costituisce offesa:
a) il passaggio provocatorio di un nemico attraverso un terreno chiuso;
b) l'ingiuria, quando l'offesa al decoro di una persona o di un gruppo è recata con attribuzione di un fatto determinato ma falso, tale da ledere l'onorabilità della persona o del gruppo cui il fatto medesimo venga attribuito;
c) la diffamazione e la calunnia, quando concorrono le stesse circostanze previste per la ingiuria;
d) la rottura di una promessa di matrimonio. In questo caso è aggravata quando il fatto è in sé privo di giustificazione; ovvero allorché l'azione è stata posta in essere in circostanze tali da compromettere pubblicamente l'onere della promessa sposa e insieme la dignità e l'onere della famiglia cui essa appartiene. Costituisce altresì offesa ulteriormente aggravata la rottura della promessa di matrimonio quando il colpevole abbia agito con lo scopo di menomare l'onore della promessa sposa ovvero di offendere la di lei famiglia;
e) la non giustificata rottura o il mancato adempimento di un patto stabilito per qualunque motivo a fine nelle debite forme. L'offesa è aggravata se il soggetto recedente si avvale del vantaggio a lui derivante dalla qualità di socio per recare o favorire chi intende recare un danno all'altra parte. L'offesa è ulteriormente aggravata quando il recesso ovvero l'inadempienza sono stati posti in essere allo scopo di recar danno;
f) la delazione, ove non sia effettuata dalla parte lesa ma avvenga a scopo di lucro ovvero a titolo di dispetto. L'offesa è aggravata quando viene recata con confidenza all'autorità di pubblica sicurezza invece che all'autorità giudiziaria;
g) la falsa testimonianza resa da persona non legittimata dalla qualità di parte lesa. La falsa testimonianza non offende quando è prestata da chi esercita la professione di teste falso ovvero da chi dichiara il falso a favore dell'imputato indipendentemente dalla colpevolezza o non colpevolezza di quest'ultimo;
h) ogni azione posta in essere contro la persona ospitata. In tal caso titolare della vendetta è la persona o il gruppo ospitante;
i) l'offesa del sangue;
17) Costituisce offesa ogni azione  intesa a produrre un fatto di natura offensiva quando l'evento non si verifica, ove ciò sia dipeso dalla mutata volontà dell'agente e tuttavia gli atti compiuti esprimono in modo idoneo e non equivoco la volontà di recare offesa.
18) La vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità dolosa dell'agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva posta in essere con prudenza e tuttavia adeguantesi con l'impiego di mezzi sempre più gravi o meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.
19) Sono mezzi normali di vendetta tutte le azioni offensive a condizione che siano condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica.
20) Costituisce altresì strumento di vendetta il ricorso alla autorità giudiziaria quando oltre la certezza morale sulla responsabilità dolosa dell'agente si è conseguita una ragionevole certezza sulla sufficienza processuale delle prove raggiunte; e il danno derivante dall'esito del processo si può prevedere sufficientemente adeguata alla natura dell'offesa secondo i principi della legge sulla vendetta in generale.
21) Nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva, nessuna offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile.
22) La vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, a eccezione della offesa del sangue che mai cade in prescrizione.
23) L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue.


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